16 Gennaio 2024

Lumesia Insurance INFORMA

Novità dal mondo assicurativo

PRODOTTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AUTOCARRI

Il D. Lgs n. 184/2023 di “Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità” e le modifiche apportate al D. Lgs n. 209/2006 del CAP hanno portato diverse novità nel mondo assicurativo relativo alle polizze RCA. Di seguito descritti i principali:

1. OBBLIGO COPERTURA ASSICURAZIONE RCA PER MEZZI CHE CIRCOLANO IN AREE PRIVATE O CHE NON CIRCOLANO

all’art. 1 comma 1 D. Lgs n. 184/2023, fa decadere la precedente interpretazione dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza RCA limitata alla circolazione su strade di uso pubblico. L’innovazione apportata dal D. Lgs estende l’obbligo alla sottoscrizione di una polizza RCA a tutti i veicoli “utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”. Ne consegue che la norma elimina la distinzione tra aree pubbliche e private di fatto obbligando a esser coperti da una polizza assicurativa tutti i veicoli, circolanti sia in aree pubbliche sia private, in quanto potenzialmente in grado di provocare danni a terzi, a prescindere che siano fermi o in movimento.

2. NUOVA NORMA SOSPENSIONE POLIZZA RCA PER UTILIZZO VOLONTARIO

all’art. 122-bis comma 1 del CAP, viene data la possibilità di sospendere la polizza assicurativa per il mancato utilizzo volontario del mezzo limitando tale periodo ad un massimo di 10 messi all’interno dell’annualità, raggiungibile con più deroghe successive a patto che vengano comunicate fino a 10 giorni dalla prima scadenza della sospensione (i termini di cui sopra vengono ampliati a 11 mesi con un termine di comunicazione fino a 5 giorni per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri. cfr art. 122-bis, comma 2). La sospensione è attiva dal momento della registrazione nella Banca dati che l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tempestivamente all’assicurato (art. 122-bis, comma 3). Nel caso di sinistri causati da veicoli non assicurati perché in deroga o con polizze sospese, i danni conseguenti sono liquidati dal Fondo di garanzia vittime della strada (art. 283, comma 1, lettera b). Nel caso in cui il veicolo stazioni abitualmente in altro Paese UE, sarà il Fondo di cui sopra a presentare richiesta di indennizzo al corrispondente Fondo del Paese membro in cui il veicolo si trova.

3. NUOVA INTERPRETAZIONE DEI MASSIMALI DI POLIZZA RCA

all’art. 128 del CAP, viene riportata una modifica interpretativa ai massimali relativi alla garanzia RCA come segue:
Danni a persone resta invariato indipendentemente dal numero di vittime;
Danni a cose resta invariato indipendentemente dal numero di vittime.
D’obbligo la precisazione che nel caso di veicoli classificati M2 e M3 (trasporto persone con oltre 8 posti a sedere oltre il conducente) dovranno avere una copertura minima pari a 30.000.000€ per sinistro per danni alle persone e 2.000.000€ per sinistro per danni alle cose, sempre indipendentemente dal numero di danneggiati.

4. TUTELA DEI DANNEGGIATI NEI SINISTRI IN CUI È COINVOLTO UN RIMORCHIO TRAINATO DA UN ALTRO VEICOLO

all’art. 144-bis del CAP, viene apportata una grossa modifica sul perimetro dell’assicurazione relativa ai rimorchi, di fatto ampliando il rischio statico. La norma prevede che nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli composti da mezzo trainante e rimorchio, il danneggiato potrà chiedere indennizzo alla compagnia di assicurazione con cui è coperto il rimorchio nel caso in cui non si possa identificare il mezzo trainante e/o se la legge della nazione in cui avviene il sinistro preveda che l’assicuratore del rimorchio debba provvedere all’indennizzo. In questi casi, la compagnia di assicurazione del rimorchio potrà esercitare azione di regresso nei confronti della compagnia di assicurazioni del trainante. Questa innovazione, in definitiva, è volta a una sempre crescente tutela del danneggiato.

 

PRODOTTI DI SALVAGUARDIA DEI BENI AZIENDALI IN CASO DI EVENTI CATASTROFALI

La legge di bilancio 2024 (213 del 30 dicembre 2023) all’art. 101 commi 101-111, impone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni dell’impresa direttamente portati da calamità naturali, eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). L’inadempimento di tale obbligo porterà l’impresa a non essere elegibile all’assegnazione a proprio favore di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di natura pubblica, anche in caso di eventi calamitosi e/o catastrofali. Al fine di supportare le imprese, le compagnie si trovano nella situazione di “obbligo a contrarre” nei limiti dell’applicazione di uno scoperto non superiore al 15% del danno e l’applicazione di un premio proporzionale al rischio. Nel caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, l’IVASS provvederà a sanzionare le compagnie che non rispettano i vincoli.

 

PRODOTTO DI ATTESTAZIONE DI CAPACITÀ FINANZIARIA

Infine, con il Decreto-legge 69/2023 all’art. 24 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato stabilito che i veicoli acquisiti attraverso un contratto di locazione influiscono sull’idoneità finanziaria ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 1071/2009. La normativa specifica che il calcolo del valore di cui l’impresa deve disporre fa riferimento ai veicoli utilizzati, indipendentemente dal titolo di possesso, che sia proprietà, locazione o qualsiasi altro titolo consentito. In conformità con l’articolo 7 (§ 1), che richiede che l’impresa sia in grado di ottemperare agli obblighi finanziari nel corso dell’esercizio contabile annuale, è ora obbligo dell’impresa locataria di un veicolo a noleggio, in caso di incapienza, all’adeguamento immediato del valore dell’idoneità finanziaria. Questo adeguamento deve essere documentato e inviato all’UMC competente.

 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni aggiuntive, potete sempre contattare il
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supporto necessario.